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21 Novembre 2025 - 15:08
CIVITAVECCHIA – Con il precedente articolo pubblicato lo scorso 07.11.2025, è stato affrontato il tema della perizia di stima del patrimonio di un ente del Terzo Settore ed i riferimenti normativi. Con questa seconda parte, verranno trattate le diverse configurazioni di valore nonché il processo di valutazione di stima del patrimonio di un ETS. Partendo dal quadro normativo, è utile evidenziare che, come stabilito dall’art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, dalla relazione di stima deve evincere un valore di patrimonio costituito da una somma liquida e disponibile almeno pari a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. Stando al parere di gran parte della dottrina, la scelta ritenuta più opportuna per la valorizzazione del patrimonio è quella della configurazione di valore o basis of value. Sempre stando alla dottrina, tale valorizzazione dovrebbe essere eseguita al valore corrente di mercato o fair value, secondo le disposizioni dell’OIC 35.
In prima istanza, si ritiene opportuno approfondire i principi di valutazione.
I principi italiani di valutazione, per brevità PIV, sono emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione il quale stabilisce l’esistenza di cinque diverse configurazioni di valore di riferimento comuni a tutte le attività. Tali configurazioni sono: a)Valore di mercato; b)Valore d’investimento; c)Valore negoziale equitativo; d)Valore convenzionale; e)Valore di smobilizzo.
Il valore di mercato di un’attività reale o finanziaria (o di entità aziendale) o di passività è il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni (obblighi a comprare o a vendere) - (PIV 1.6.3). Tale valore coincide con il market value degli IVS ed esprime il miglior prezzo ragionevolmente realizzabile dal venditore ed il prezzo più vantaggioso ragionevolmente realizzabile dall’acquirente.
Il valore d‘investimento esprime i benefici offerti da un’attività reale o finanziaria (o di un’entità aziendale) al soggetto che la detiene, o che potrà detenerla in futuro, con finalità operative o a puro scopo di investimento (PIV I.6.4).
Tale valore, quindi, coincide con l’investmente value degli IVS. Il valore negoziale equitativo di un’attività finanziaria o reale (o di un’entità aziendale) esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento fra due o più specifici soggetti identificati, correttamente informati e concretamente interessati, bilanciando in modo equo i rispettivi interessi (PIV I.6.5).
Valentina Papa, Dottore Commercialista, Revisore Legale – Tesoriere dell’ODCEC di Civitavecchia
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